Installazione del servoscala

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Installazione del servoscala

6 Gennaio 2019 Consulenza in pillole Informazioni 0

Buongiorno Dott. Mezzetti,

vorrei chiederle ragguagli sull’installazione del servoscala.

Abito con mia madre, una anziana disabile con forti problemi alla deambulazione, al piano rialzato di un edificio senza ascensore.

Ho chiesto di poter installare un servoscala, anche a mie spese se necessario, ma alcuni condomini dicono che sarebbe sgradevole esteticamente e lesivo del decoro architettonico della scala condominiale.

Come mi devo comportare?

Grazie, Emanuele

Buongiorno Emanuele,

il superamento delle barriere architettoniche è una questione di cui nel nostro paese si è occupato il legislatore (mediante in particolare la Legge n. 13 del 9/01/1989), tutelando il diritto dei disabili ad accedere agevolmente agli edifici condominiali.

DISPOSIZIONI DI LEGGE
  • la maggioranza assembleare può deliberare le innovazioni cosiddette “benevole” con un quorum millesimale inferiore rispetto alle innovazioni “tradizionali” (la metà anziché i due terzi dei millesimi; ex art. 1120, 2° comma c.c.),
  • il singolo disabile, in caso di inerzia del condominio, può comunque installare a proprie spese un servoscala od un’altra struttura mobile o può compiere modifiche alle porte di accesso degli edifici.

E’ quindi suo pieno diritto, installare, a sue spese se il condominio non vi provvede, un servoscala che consenta a sua madre di accedere agevolmente al proprio appartamento.

Rispetto delle esigenze di ognuno

La maggioranza dei condomini non può opporsi, soprattutto invocando la tutela del decoro architettonico. La giurisprudenza ha affermato che questo principio deve essere necessariamente “contemperato” con altri principi.

Si tratta di principi solidaristici e di uguaglianza, tutelati costituzionalmente, quali i diritti dei disabili; si veda, in tal senso, la sentenza della Corte di Cassazione  n. 18334 in data 25/10/2012.

Questa sentenza ha sottolineato, innanzitutto, la necessità di agevolare l’accesso agli immobili per “le persone con ridotta capacità motoria”, ancorché non necessariamente definibili come “portatori di handicap” ed ha inoltre definito lecita l’eventuale alterazione dell’aspetto estetico di un fabbricato, se “accompagnata ad una utilità che la compensi”.

Qualora poi la maggioranza invocasse l’art. 1102 cc, sostenendo che l’installazione del servoscala potrebbe rendere inservibile “una parte comune”, ovvero la scala condominiale, ricordiamo che l’installazione del servoscala non pregiudica certamente l’utilizzo della stessa in modo permanente ed intollerabile.

IN CONCLUSIONE

La persona anziana o disabile non può obbligare il proprio condominio ad effettuare lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Può però chiedere la convocazione dell’assemblea che deliberi l’approvazione dei lavori. Questa approvazione è avvantaggiata dalla riforma del condominio che ha abbassato i quorum così da prevedere una maggioranza dei voti pari alla metà dei millesimi dell’edificio. In caso di mancata convocazione dell’assemblea o di esito negativo della richiesta, la persona interessata all’installazione potrà procedere a proprie spese alla realizzazione senza che alcun condomino possa opporsi.

N.B.: Gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche consentono inoltre,  di fruire delle detrazioni fiscali confermate anche per il 2019.

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